Catena fleyer e Direttiva Macchine 2006/42/CE

I seguenti commenti vanno inseriti nel contesto della catena fleyer che fa parte di un carrello elevatore a forche o di un’attrezzatura di sollevamento simile.

L’Articolo 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE dà la definizione di macchina, mentre l’Articolo 5 prescrive gli obblighi relativi all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine. Siamo del parere che la catena del carrello elevatore non costituisca una macchina e in quanto tale non è necessario che soddisfi i requisiti dell’Articolo 5, che include la necessità di recare un marchio CE.

I requisiti specifici della Direttiva per quanto riguarda catene, funi e cinghie che consideriamo applicabili alla catena del carrello elevatore sono:

Allegato 1 4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene

Le pulegge, i tamburi e i rulli devono avere un diametro commisurato alle dimensioni delle funi o delle catene che devono essere montate.

I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti e installati in modo tale che le funi o le catene di cui sono dotati possano essere avvolte senza staccarsi.

Il coefficiente di utilizzazione dell’insieme fune e terminale deve garantire un livello adeguato di sicurezza. Come regola generale, questo coefficiente è pari a 5.

Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento deve garantire un livello adeguato di sicurezza. Come regola generale, questo coefficiente è pari a 4.

Al fine di verificare che sia stato raggiunto un coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve, per ogni tipo di catena e fune utilizzata direttamente per il sollevamento del carico e per il terminale della fune, eseguire le prove appropriate o far eseguire tali prove.

Allegato 1 4.3.1 – Informazioni e Marcatura. Catene, funi e cinghie

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l’identificazione della relativa attestazione.

Il certificato di cui sopra deve riportare almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato;
  2. descrizione della catena o della fune che includa:
    – dimensioni nominali,
    – costruzione,
    – materiale di fabbricazione, e
    – qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
  3. metodo di prova impiegato;
  4. carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.

In conclusione, riteniamo che la catena fleyer utilizzata sulle attrezzature di sollevamento del tipo carrello elevatore debba soddisfare i requisiti di cui sopra, ma non è coperta dall’articolo 5 della direttiva e non dovrebbe recare direttamente il marchio CE.



Pagine correlate